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Operazioni transfrontaliere: dal 1° gennaio 2022 stop all’esterometro, sostituito dalla fattura elettronica

Operazioni transfrontaliere, sono state disposte le nuove regole per l’invio dei dati all’Amministrazione Finanziaria.

I dati potranno essere trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Cambiano, dal prossimo 1° gennaio 2022, a causa delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015.

Le nuove modalità sono definite con il provvedimento Prot. n. 293384/2021 del 29 ottobre 2021 dell’Agenzia delle entrate, che modifica il precedente del 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti.

Alla luce delle modiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, legge n. 178/2020), a partire dal 1° gennaio 2022, le informazioni sui trasferimenti transfrontalieri dovranno essere trasmesse necessariamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

In particolare, per le prime (operazioni attive), l’invio deve avvenire entro la scadenza di emissione delle fatture (12 gg) o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde (operazioni passive), c’è tempo fino al 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o della sua effettuazione.

Dunque, in virtù delle modifiche apportate al provvedimento del 30 aprile 2018, in vigore dal 1° gennaio 2022, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati al Fisco utilizzando il previsto formato (ovvero quello del punto 1.3 del provvedimento) ed inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

La suddetta comunicazione è facoltativa nel caso in cui sia stata emessa, per la stessa operazione, una bolletta doganale o sia stata ricevuta una fattura elettronica secondo le regole stabilite.

Inoltre, nel caso di scambi verso soggetti stranieri, l’invio dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Per le operazioni ricevute dagli stessi soggetti, invece, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di svolgimento dell’operazione.

Le direttive tecniche precedenti Le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 2018 prevedevano due opzioni alternative per le comunicazioni dirette all’Agenzia delle entrate, relative alle operazioni transfrontaliere: la prima richiedeva la predisposizione e la trasmissione trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso soggetti stranieri nel trimestre di riferimento;

la seconda la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (“XXXXXXX”).

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