Finalmente è diventata operativa la disposizione del Decreto Sostegni che azzera le sanzioni relative ai controlli automatizzati, inerenti i periodi di imposta 2017 e 2018, ai soggetti che hanno subito una riduzione del volume di affari maggiore del 30% nel corso del 2020 rispetto
al 2019 Il decreto legge 41/2021, noto come decreto “Sostegni” prevede, all’articolo 5, commi da 1 a 9, un aiuto per gli operatori economici che hanno subìto un calo del volume d’affari a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che riguarda gli avvisi bonari, emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Definizione agevolata avvisi bonari: le regole In particolare, oggetto della definizione agevolata degli avvisi bonari sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018:
per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione, e per il periodo d’imposta 2018 riguarda le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
La misura di favore consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.
I destinatari dell’agevolazione sono i titolari di partite Iva attiva al 23 marzo 2021, che a seguito della pandemia nel 2020 hanno subìto una riduzione del volume d’affari di oltre il 30% rispetto
Per i soggetti non tenuti alla dichiarazione Iva, si considerano i ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovverossia secondo le modalità e entro i termini ordinariamente previsti
dagli articoli 2 e 3-bis del D. Lgs n. 462/1997 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
Il Fisco richiede un’autodichiarazione del contribuente
Il provvedimento del 19 ottobre precisa che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni “Aiuti di importo limitato” e “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.
Per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione che attesti il rispetto di tali limiti, entro il 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui la proposta non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata .