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Studio Coppola & Partners
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 NUOVI CODICI FATTURA ELETTRONICA

A partire dall’1/1/2021 sono in vigore i nuovi codici e le nuove tipologie di documento per la fatturazione elettronica; le implementazioni sono state imposte al fine di agevolare l’Agenzia delle Entrate nella predisposizione delladichiarazione IVA precompilata e dei registri IVA precompilati.

NUOVE TIPOLOGIE DOCUMENTO

  Codice

TD01 TD02 TD03 TD04 TD05 TD06 TD 07 TD08 TD09 TD10

Descrizione

Fattura

Acconto/Anticipo su fattura Acconto/Anticipo su parcella

Nota di credito

Nota di debito

Parcella

Fattura semplificata

Nota di credito semplificata

Nota di debito semplificata

Fattura di acquisto intracomunitario di beni

TD11 TD12

TD16

TD17 ex TD20

TD18 ex TD20

TD19 ex TD20

TD20 ex TD20

TD21 ex TD20

TD22 ex TD20

TD23 ex TD20

TD24 ex TD20

TD25

TD26 TD27

Fattura di acquisto intracomunitario di servizi Documento riepilogativo (art. 6 DPR 695/1996)

Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al Sdi dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno)

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)

Autofattura per splafonamento

Estrazione beni da Deposito IVA

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) operazioni triangolari interne

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni ex art.36 DPR 633/72)

Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

UTILIZZO CODICI IN CASO DI REVERSE CHARGE, FATTURE DI VENDITA E NOTE DI CREDITO

Per quanto riguarda la nuova FASE ATTIVA (vendita) della fatturazione, è obbligatoria dall’1/1/2021, mentre la Fase passiva (acquisto) sarà obbligatoria dall’1/1/2022, questo significa che le integrazioni ai documenti esteri in caso di integrazione e auto fatturazione sono facoltative per il 2021.

INTEGRAZIONE FATTURE REVERSE CHARGE ESTERO

Il reverse charge “estero,” viene effettuato da tanti in forma cartacea: al ricevimento di un documento cartaceo (o in formato elettronico, ma extraSdI, come un Pdf via mail), si procede alla stampa del documento estero, all’emissione della autofattura cartacea o all’integrazione del documento cartaceo, ed alla conservazione analogica di tali documenti.

L’Agenzia, già nel passato, aveva precisato che era possibile inviare una specie di “autofattura”

a SdI per smaterializzare questa operazione, ma la cosa è sconsigliata per la confusione informatica che poteva generarsi anche nei controlli dell’Agenzia.

A questo riguardo, la novità delle nuove specifiche che sembra andare incontro a chi intende smaterializzare completamente la fase del reverse charge, è l’istituzione di tre nuovi codici del “tipo documento”, che sono TD17, TD18 e TD19, utilizzabili per il reverse charge da farsi su servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri.

La logica di tali nuovi codici dovrebbe essere quella di rendere possibile che, già in sede di registrazione del documento estero, il sistema informativo possa creare un file xml da inviare all’Agenzia con i dati del fornitore estero e l’importo dell’Iva da assolvere, che oltre ad eliminare l’incombenza di dover comunicare l’operazione nell’esterometro, eviti proprio la stampa e la conservazione cartacea del documento integrato o dell’autofattura, ed inserisca l’operazione nel corretto rigo del quadro VJ della dichiarazione.

E’ previsto che possono essere inviate integrazioni edautofatture utilizzando i codici documento TD 17 TD 18 e TD19. Con l’utilizzo di tali codici si potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che extra UE.

TD 17 TD 18 TD 19

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI Ex ART. 17 C. 2 DPR 633/72

L’Agenzia suggerisce l’invio entro la fine del mese, in modo che vengano compila tempestivamente le bozze dei registri IVA che verranno messi a disposizione del contribuente.

Dovrà essere indicato nell’integrazione l’identificativo del file (IdSdI) attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura di riferimento (finora non gestito).

INTEGRAZIONE FATTURE REVERSE CHARGE INTERNO

Analoga logica sembra avere il “tipo documento” “TD16 – integrazione reverse charge interno”.

Tale codice consente al cessionario o committente di una operazionereinverse charge interno (ad esempio acquisto di rottami, di servizi di pulizia, subappalti edili, pallet usati, ecc…), di inviare allo SdI un documento che sostituisce l’integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore (elettronica inviata via SdI). Dalle specifiche tecniche si evince che se si genera questo file xml da inviare a SdI, come cedente/prestatore andrà messo colui che ha ceduto il bene o prestato il servizio (ad esempio l’impresa di pulizia). [Potrebbe interessarti anche: Operazioni soggette a reverse charge interno e fatturazione elettronica]

CODICI TD1 TD24 e TD25

E’ prevista la distinzione tra:

1) TD1 Fatture immediate

2) TD24 Fatture differite in quanto si sono ceduti beni con DDT

3) TD25 Fatture differite in quanto intermediari di una operazione triangolare

Per le eventuali note di credito o di debito si utilizzano i codici TD04 e TD05.

Per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il committente (reverse charge), quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la stessa tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD 16 TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve essere utilizzato il codice TD04.

Stesso ragionamento per le note di debito in cui non è indicata l’IVA per i motivi sopraesposti che andranno registrate non utilizzando il TD05 ma i codici già utilizzati in precedenza con segno positivo.

Con riferimento alle operazioni, da fatturare utilizzando il nuovo codice TD24 e TD25, le specifiche tecniche chiariscono che l’eventuale successiva emissione di una nota di credito deve essere certificata con un documento con causale TD04, e non con un documento con causale TD24 O TD25 con segno negativo.

CODICE TD26 CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI

Qualora dovesse essere emessa una nota di credito per una precedente fattura di cessione di beni ammortizzabili fatturata con il codice TD26, andrà utilizzato il codice TD04.

NUOVI CODICI IVA

Codice Descrizione

N1 Escluse ex art. 15

N2.1

N2.2

non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (sia per committenti UE che extra UE) in fattura andrà evidenziato “inversione contabile” per i soggetti UE, “operazione non soggetta” per i soggetti extra UE.

non soggette – altri casi es. forfetari o art. 74 DPR 633/72 e tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura

N3.1 non imponibili – esportazioni ai sensi art. 8 1 c. lett. a) b) e b-bis) DPR 633/72

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

N3.6

non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 esenti

N5 regime del margine/IVA non esposta

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile – altri casi (attualmente inutilizzabile)

IVA assolta in altro stato UE, Vendite a distanza art. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 DL

N7 331/93, prestazioni servizi di telecomunicazione, elettronici art. 7 sexies lett. f

g e art. 74 sexies DPR 633/72

TIPI DI RITENUTA PER FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORI DAL 01.01.2021

CODICI TIPO DOCUMENTO

RT01 Ritenuta persone fisiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

RT03 Contributo INPS

RT04 Contributo ENASARCO

RT05 Contributo ENPAM

RT06 Altro contributo previdenziale

MODALITA’ PAGAMENTO PER FATTURA ELETTRONICA

CODICI TIPO DOCUMENTO

MP01 Contanti

MP02 Assegno

MP03 Assegno circolare

MP04 Contanti presso Tesoreria

MP05 Bonifico

MP06 Vaglia Cambiario

MP07 Bollettino Cambiario

MP08 Carta di pagamento

MP09 RID

MP10 RID utenze

MP11 RID veloce

MP12 RIBA

MP13 MAV

MP14 Quietanza erario

MP15 Giroconto su conti di contabilità speciale

MP16 Domiciliazione bancaria

MP17 Domiciliazione postale

MP18 Bollettino di c/c postale

MP19 SEPA Direct Debit

MP20 SEPA Direct Debit Core

MP21 SEPA Direct Debit B2B

MP22 Trattenuta su somme già riscosse

MP23

Pago PA (nuovo tipo modalità di pagamento obbligatorio dall’1.1.2021)

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