Il Decreto Ristori quater risolve la questione relativa ai debiti già rateizzati per i quali sia intervenuta decadenza, prima dell’8/3/2020, per il mancato pagamento di almeno 5 rate: si può richiedere entro il 31/12/2021 una nuova rateazione, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della domanda.
L’articolo 7 del decreto 157/2020 risolve la questione della remissione dei piani di rateazione anche dei debiti già rateizzati per i quali sia intervenuta decadenza, prima dell’8 marzo 2020, per il mancato pagamento di almeno 5 rate.
La norma prevede che, per i carichi affidati all’Agente della riscossione per i quali alla data dell’8 marzo 2020 (21 febbraio per le ex zone Rosse) è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione, è possibile richiedere, entro il 31 dicembre 2021, una nuova rateazione, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della domanda.
Per altro la norma aggiunge che, a tutte le rateazioni accolte, se la richiesta è formulata entro la
data del 31 dicembre 2021 si applica l’ulteriore beneficio della decadenza per il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, in luogo della più stringente disposizione ordinaria che prevede la decadenza in caso di mancato pagamento di almeno 5 rate.
L’argomento è stato trattato più volte su CommercialistaTelematico, …puoi approfondire ad esempio:
“Rateazione delle cartelle esattoriali dopo il Decreto ristori quater” “La proroga al 1° marzo 2021 delle rate da rottamazione” Ex rottamazioni decadute: al via il salvataggio gratis
La disposizione di cui all’articolo 7 sopra in breve rappresentata, è prioritariamente finalizzata a consentire la rimessa in rateazione dei carichi oggetto della rottamazione Ter per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell’articolo 68 del Dl 18/2020, è possibile richiedere un nuovo piano di rateazione se risulta intervenuta la decadenza dalla definizione in rottamazione alla data del 31 dicembre 2019.
Non a caso il coma 6 dell’articolo 7 estende l’opzione “nuova rateazione” anche alle precedenti edizioni della definizione mediante rottamazione (Rottamazione 1 e Rottamazione bis).
Ora, per l’effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è possibile richiedere una nuova rateazione per i carichi oggetto di rottamazioni, la cui definizione è decaduta per mancato o insufficiente pagamento entro la data del 31 dicembre 2019, senza l’obbligo di dover effettuare il pagamento delle eventuali rate non pagate e relative a piani di dilazione aventi ad oggetto i medesimi carichi rottamati in argomento.
IMPORTANTE: La norma libera la richiesta di nuove rateazioni per i carichi oggetto di rottamazioni decadute alla data del 31 dicembre 2019 che saranno accolte a prescindere dal pagamento di rate non versate e riconducibili a precedenti piani di dilazione non rispettati.
ATTENZIONE: Pertanto, tutti i contribuenti potranno formulare richieste per nuovi piani di rateazione, evitando azioni esecutive o cautelari quanto meno fino al verificarsi della causa di decadenza del nuovo piano di rateazione richiesto che, per altro, per l’effetto del co. 4 dell’articolo 7 del Decreto 159/2020, si potrà verificare con il mancato pagamento di almeno 10 rate.
Applicazione estesa della nuova rateazione senza pagamento delle rate non pagate
La disposizione di favore che libera le richieste di nuovi piani di dilazione si applica ai carichi contenuti in piani di dilazione, per i quali anteriormente alla data dell’8 marzo 2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione.
IMPORTANTE: la decadenza dai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 non rientra nell’ambito di applicazione della norma.
Ne deriva, ad esempio che, il carico oggetto di richiesta di rateazione che risulta decaduta l’8 marzo 2020 oggi potrà essere di nuovo rateizzato senza pagamento delle rate non pagate.
Mentre, il carico in rateazione alla data dell’8 marzo 2020 che per il mancato pagamento di un numero di 10 rate perde il beneficio della rateazione, cosa che si potrebbe verificare alla fine di gennaio ’21 se il contribuente che ha fruito della sospensione non effettua il pagamento di neanche una rata sospesa, non potrà essere liberamente rateizzato dovendo il contribuente pagare tutte le rate non pagate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19 del DPR 602/73
ATTENZIONE: molto importante la gestione della sospensione dei versamenti dovuti per carichi
affidati all’agenzia della riscossione. Le attuali disposizioni prevedono che la sospensione comprenda i versamenti dovuti dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
Le (10) rate sospese devono essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
Il contribuente dovrà quindi verificare, in relazione ai piani viventi alla data dell’8 marzo 2020, il numero delle rate non pagate a tutto il 31 gennaio 2021.
Entro tale data il contribuente deve verificare che non risultino impagate un numero di rate non superiore a 10 rate computando anche le rate sospese dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
Il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive dei piani di rateazione per il caso proposto comporta la decadenza dal piano di dilazione e in tal caso il nuovo piano potrà essere concesso solo con il pagamento di tutte le rate non pagate.
Corsa, quindi, ai calcoli di fine anno per organizzare la gestione del pagamento dei piani di dilazione e per non incorrere in decadenze.
Mentre per i contribuenti insolventi alla data dell’8 marzo, si apra una nuova importante finestra: richiesta di nuova rateazione con riferimento a tutti i carichi scaduti, rateazione che sarà concessa “gratis” e che consentirà di evitare la ripresa delle azioni cautelari ed esecutive dal prossimo gennaio 2021 e quanto meno fino a tutto il 31 ottobre 2021.