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Studio Coppola & Partners
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Accertamento anticipato e prova di resistenza 

La notifica dell’avviso di accertamento prima dello scadere dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione determina un vizio invalidante dell’atto impositivo.

 Il vizio non consiste però nella omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito, la cui ricorrenza deve essere provata dall’ufficio. 

Tale termine deve essere comunque rispettato a prescindere dalla allegazione, da parte del contribuente, di avere subito uno specifico nocumento alla propria difesa, non essendoci dunque spazio per la cosiddetta “prova di resistenza”. La illegittimità dell’avviso è in ogni caso superata qualora sussistano i motivi d’urgenza, laddove tra le ragioni di urgenza può rientrare anche la commissione, da parte del contribuente, di reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale ovvero la partecipazione dello stesso ad una frode fiscale. (Cassazione Ordinanza n. 26650 del 24/11/2020– massimata da Giovambattista Palumbo)

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