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IVA sulle prestazioni di trasporto di beni importati da San Marino

In relazione al regime IVA sulle prestazioni di trasporto di beni importati da San Marino si è pronunciata la sentenza del 12/10/2020 n. 705 della Comm. Trib. Reg. per le Marche, secondo cui, le prestazioni di trasporto sul territorio nazionale di beni importati dalla Repubblica di San Marino non sono imponibili ai fini IVA se il corrispettivo del trasporto è inserito nella base imponibile della prestazione principale. Ricade sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per tale agevolazione.

In base a tale principio, nel solco tracciato dalla giurisprudenza nazionale (sent. 13119/2018, sent. 9215/2019) ed europea (sent. 4 ottobre 2017, C-273/2016), la CTR delle Marche ha accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, il collegio ha affermato che per potersi dire assolto l’onere probatorio, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, non è sufficiente l’apposizione della dicitura “franco destino” sulle fatture emesse. Pertanto, il contribuente deve dimostrare di aver provveduto a indicare il corrispettivo del trasporto (prestazione accessoria) separatamente rispetto al prezzo della cessione del bene (prestazione principale).

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