È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020, il Decreto MEF n. 156 del 24 novembre 2020, concernente il “Regolamento recante condizioni e criteri per l’attribuzione delle misure premiali per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici”.
In particolare, il Decreto procede a disciplinare le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l’attribuzione di un rimborso in denaro (c.d. “cashback”), a favore dell’aderente che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.
L’adesione al programma avviene esclusivamente su base volontaria. Il soggetto che intende aderire al programma registra nell’APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto.
Rimborso cashback
Agli aderenti al programma viene attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, alle condizioni e nei limiti esposti di seguito.
La misura del rimborso viene determinata con riferimento ai seguenti periodi:
a) 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
b) 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
c) 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.
Per ciascuno dei periodi di cui sopra, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso é pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.
La quantificazione del rimborso viene determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo.
I rimborsi vengono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.
Rimborso cashback nel periodo sperimentale
Nel periodo sperimentale (chi si chiude 31 dicembre 2020), accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi il rimborso é pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.
Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.
La quantificazione del rimborso di cui al presente articolo viene determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro.
La data di avvio del periodo sperimentale viene identificata e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del MEF del provvedimento del Ministero che ne conferma l’avvio sulla base dell’operatività delle convenzioni previste ed individua la suddetta data.
Il rimborso verrà erogato nel mese di febbraio 2021.
Rimborso speciale
A parità di numero di transazioni effettuate viene prioritariamente collocato in graduatoria l’aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell’ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.
I rimborsi speciali sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.
Modalità di erogazione del rimborso
L’erogazione dei rimborsi avviene sul codice IBAN dell’aderente, indicato da quest’ultimo al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo.