Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021.
Lo prevede l’art. 180 della bozza della manovra 2021:
ART. 180. (Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro)
1. Nell’articolo 120, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “nell’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio al 30 giugno 2021”.
2. I soggetti beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021.
3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77, è ridotta di 1 miliardo di euro per l’anno 2021.
Relazione illustrativa
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il comma 3 riduce l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77.