- Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali cui alla lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- I settori nell’ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
d) arte, attività e beni culturali. - I soggetti di cui al comma 1 destinano l’imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
6 Diario Quotidiano
a cura di Vincenzo D’Andò - Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l’imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.
Relazione illustrativa
Il presente articolo intende attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, i quali, attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, si prevede l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
L’agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit, pertanto, è subordinata ad alcune condizioni. In primo luogo, il comma 1, ribadisce che, a tal fine, gli enti non commerciali devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il comma 2 individua i settori nei quali devono essere svolte tali attività.
Il comma 3, inoltre, impone ai beneficiari dell’agevolazione di destinare il relativo risparmio d’imposta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dai commi precedenti. L’importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47- bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
Il comma 4 stabilisce, infine, che le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l’imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.
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