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Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione: dall’INPS le indicazioni operative

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.Si pubblica, di seguito il testo completo del messaggio INPS n. 4254 del 13 novembre 2020: 1. PremessaL’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione del suddetto esonero contributivo.Come già chiarito nella richiamata circolare, il comma 5 dell’articolo 3 specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.Pertanto, nel far presente che l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 3 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:➢ le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;➢ la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;➢ la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;➢ l’importo dell’esonero.La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’operatore della Struttura territorialmente competente (U.O. Anagrafica e Flussi), una volta ricevuta la richiesta, attribuirà, dopo aver verificato i dati esposti dal datore di lavoro, il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.Si rammenta, al riguardo, che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, calcolato sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.Si fa altresì presente che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva).2. Istruzioni operativeLe aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura.3. Istruzioni contabiliAi fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:➢ GAW37177 – per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro mesi, per i datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cui all’art. 1 del D.L. 104/2020 – art. 3 del Decreto legge 14 agosto 2020, N. 104, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.Al nuovo conto gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “virtuale” al codice “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”. Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

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