La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25289 depositata ieri, 11 novembre, ha ribadito il principio in base al quale la tenuta della contabilità non prova l’incarico del ragioniere commercialista nella presentazione della dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, il professionista non è responsabile per eventuali errori.Nel caso di specie, oggetto della controversia era la sussistenza o meno della responsabilità professionale di un ragioniere commercialista che aveva assunto “l’incarico dell’espletamento delle incombenze contabili e fiscali di un cliente” (tabaccheria), il quale aveva ricevuto delle contestazioni dall’Amministrazione Finanziaria per il mancato pagamento delle imposte negli anni dal 1999 al 2001 nonché per il mancato pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio per il 2002.A seguito dell’intervenuta definitività dell’atto impositivo, il contribuente chiamava in causa il professionista in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, ritenendolo responsabile, per l’inadeguata prestazione professionale, delle contestazioni giustificate dell’Agenzia.La tesi del cliente si fondava sulla ricomprensione dell’adempimento dichiarativo nel mandato conferito al ragioniere commercialista, considerata l’ampia portata della locuzione “incombenze contabili e fiscali”. A supporto della sua tesi, sosteneva che il professionista si occupava sia delle scritture contabili che degli adempimenti fiscali periodici, e di più il rinvenimento della propria dichiarazione nello studio del professionista proverebbe in maniera inequivocabile che questo avesse assunto l’obbligo di redigere e presentare la dichiarazione dei Redditi.In relazione al caso prospettato, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 25289 depositata ieri, 11 novembre, ha ribadito, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il conferimento dell’incarico di tenuta delle scritture contabili e dell’espletamento degli adempimenti fiscali periodici, che costituiscono le fondamenta per la predisposizione della dichiarazione dei redditi di un imprenditore, non implica necessariamente che il professionista si fosse obbligato anche alla redazione del Modello Redditi (a nulla rileva il rinvenimento della dichiarazione del cliente nello studio del professionista).La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al soggetto che ha subito il danno fornire la prova sia dell’esistenza dello stesso, sia della sua riconducibilità all’ inadempimento del debitore.Il soggetto presunto danneggiato deve poter provare:l’inadeguata prestazione professionale;l’esistenza del danno; il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata e il danno.Non avendo il danneggiato fornito tali prove inequivocabili, la Suprema Corte non ha ritenuto esistente la responsabilità contrattuale in capo al professionista, evidenziando che che il conferimento dell’incarico di tenuta delle scritture contabili e dell’espletamento degli adempimenti fiscali periodici non comprende necessariamente la redazione della dichiarazione dei redditi.