La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22893 del 21 ottobre 2020, ha deciso che è nulla la notifica della cartella di pagamento al contribuente che si è reso irreperibile se il notificatore si limita a chiedere notizie al vicino, senza fare ricerche più accurate nell’ambito del territorio comunale.In tal modo la Suprema corte ha accolto il ricorso di una società che aveva cambiato sede, ricordando che il messo notificatore prima di procedere alla notifica deve effettuare ricerche nell’ambito comunale in cui è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo.Peraltro, l’ordinaria diligenza alla quale è tenuto il notificante per confermare la propria condotta deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine per dimostrare l’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.