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Studio Coppola & Partners
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CIRCOLARE DEL 29.10.2020 – Presentazione del modello Iva TR entro il 2 novembre 2020

Entro il 2 novembre 2020 si potrà presentare la richiesta da trasmettere alle entrate in via telematica, di compensazione o rimborso del credito Iva relativo al terzo trimestre 2020, da compilare utilizzando il modello TR,Possono chiedere il rimborso, od utilizzare il credito in compensazione, i contribuenti che, in relazione al periodo che va da luglio settembre 2020, si trovano in una delle seguenti condizioni, previste dall’art. 38-bis, comma 2, del Dpr n. 633/72.Aliquota media: Contribuenti che hanno effettuato operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media che ha gravato sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo dell’aliquota media, da assumere fino alla seconda cifra decimale, si tiene conto anche delle:➢ spese generali,➢cessioni di beni e prestazioni di servizi sottoposte ai meccanismi specialidell’inversione contabile e dello «split payment».Non rientrano nel calcolo, come chiarito dall’agenzia delle entrate con la recente risposta ad interpello n. 469/2020, le cessioni di beni senza pagamento dell’Iva effettuate mediante introduzione nei depositi Iva, ex art. 50-bis, comma 4, lett. c), dl 331/93.Operazioni non imponibili: contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (es. cessioni all’esportazione, cessioni intraUe, forniture ad esportatori abituali) per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all’unità superiore.Beni ammortizzabili: contribuenti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili. Diversamente da tutte le altre ipotesi, in questo caso è rimborsabile/compensabile soltanto il credito riferibile all’imposta assolta sui predetti acquisti e importazioni.Soggetti passivi esteri: soggetti passivi stabiliti all’estero, identificati in Italia direttamente ai sensi dell’art. 35-ter oppure mediante rappresentante fiscale. A questi soggetti il diritto al rimborso è riconosciuto semplicemente in base al loro status, ovviamente purché il credito d’imposta sia legittimo (e cioè che sussista il diritto alla detrazione).Prestazioni a soggetti passivi esteri: contribuenti che hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni di servizi:➢ lavorazioni relative a beni mobili materiali➢ trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione➢ prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione➢ prestazioni di servizi di cui all’art. 19, comma 3, lettera a-bis), del dpr 633/72 (servizi esenti di natura creditizia, finanziaria, assicurativa, resi a soggetti stabiliti fuori dell’Ue o relativi a beni destinati ad essere esportati fuori dell’Ue).Rimborso, compensazione o cessioneIl contribuente può scegliere liberamente come ripartire il credito tra rimborso e utilizzo in compensazione orizzontale.Se si opta per la compensazione, occorre rispettare il tetto massimo, fissato per il 2020 a 1.000.000 di euro, al quale concorrono le compensazioni orizzontali effettuate nel corso dell’anno solare 2020 e i rimborsi in procedura semplificata richiesti nello stesso anno.È inoltre necessario, se l’importo supera 5.000 euro, che l’istanza rechi il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile. La compensazione del credito è consentita dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello.Per il rimborso, invece, se l’importo supera 30.000 euro bisogna presentare la garanzia, salvi i casi di esonero previsti dalla legge. In alternativa alla garanzia, i contribuenti che non si trovano in alcuna delle condizioni di rischio di cui al comma 4 dell’art. 38-bis (soggetti cessati; imprese che hanno iniziato l’attività da meno di due anni, eccettuate le start up innovative; soggetti destinatari di accertamenti nei due anni precedenti), possono ricorrere al visto di conformità «rinforzato», accompagnato cioè dall’attestazione del possesso di determinati requisiti di solidità patrimoniale e regolarità contributiva. Peraltro, da quest’anno i crediti Iva trimestrali chiesti a rimborso possono essere ceduti a terzi

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