Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

Circolare Ced Coppola & Partners del 28.10.2020 – Liquidazione della quota di TFR ed esoneri contributivi

Liquidazione della quota di TFR ed esoneri contributivi (articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130). Pubblicate dall’Inps le istruzioni contabili.L’articolo 44 del Dl 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha introdotto, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva.Con la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l’integrazione salariale di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018, che “è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale”, può essere riconosciuta anche in favore di imprese in procedura concorsuale.Per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ai sensi del suddetto articolo 44, l’articolo 43- bis del medesimo decreto-legge ha previsto, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento).Gli esoneri sono riconoscibili negli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro per ciascun anno. (INPS, messaggio n. 3920 del 26 ottobre 2020)

< Torna alla homepage